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D.M. 15/12/2006

- Vista la lettera del 12 dicembre 2006, prot. TE/P2006014395, con cui Terna ha reso noto che non è stato raggiunto un accordo con la Svizzera e la Slovenia per l'allocazione congiunta della capacità di trasporto sulle frontiere con tali Stati;

-Vista la lettera di Terna del 13 dicembre 2006 con cui è stato comunicato che, in relazione alle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione con l'estero sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, Terna sta concludendo le intese con i rispettivi operatori di rete per ripartire in misura paritaria fra il gestore estero e il gestore italiano gli introiti derivanti dalle aste;

-Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 21 novembre 2006, consente di determinare il valore massimo della capacità di trasporto sulla frontiera con la Grecia in 500 MW e, secondo la tabella seguente, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere: Importazioni (MW) Francia Svizzera Austria Slovenia Totale Inverno - diurno 2650 3890 220 430 7190 Importazioni (MW) Francia Svizzera Austria Slovenia Totale Inverno - notturno 1160 1560 100 180 3000

-Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale dapprima in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. e successivamente, in data 1° ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei sevizi elettrici);

-Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

-Considerato che gli orientamenti per la gestione e l'assegnazione della capacità disponibile di interconnessione tra i paesi membri, elaborate nell'ambito della Commissione europea, prevedono che la gestione delle congestioni sulle interconnessioni deve essere effettuata sulla base di meccanismi di mercato e in modo coordinato tra i gestori di Stati interconnessi e, in particolare, che i suddetti orientamenti prevedono che, entro il 1° gennaio 2007, sono applicati metodi comuni di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione della capacità di trasporto sulle frontiere tra i paesi che appartengono a determinate regioni e, nel caso dell'Italia, alla regione centro-meridionale cui fanno parte Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Grecia;

- Considerato che, nell'ambito dei gruppi di lavoro dei Regolatori europei (ERGEG), sono stati raggiunti gli accordi per la gestione coordinata delle congestioni e per le procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulle interconnessioni, ai sensi degli orientamenti richiamati ai punti precedenti;

-Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori della rete della Svizzera e, di conseguenza, la necessità che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacità di interconnessione per il 50% della medesima capacità disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera, al netto della capacità già impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

-Considerata la necessità che, per effetto delle disposizioni di deroga, al 1° luglio 2007, dall'applicazione del regolamento n. 1228/2003 sulla interconnessione tra la Slovenia e i paesi confinanti, e in assenza di un accordo specifico tra Terna e il gestore della rete della Slovenia, Terna proceda autonomamente all'assegnazione della capacità di importazione sulla interconnessione con la Slovenia per il 50% della capacità disponibile, rimandando alla eventuale stipula di un successivo accordo tra i gestori di rete l'assegnazione, a decorrere dal 1° luglio 2007, della quota parte di capacità di trasporto eventualmente non assegnata da Terna alla medesima data;

- Considerato che

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con paesi non appartenenti alla Comunità europea

c) in conformità alla decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, e agli impegni assunti dal Governo italiano, non è più possibile riservare la capacità di trasporto in importazione dell'energia elettrica per l'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera italofrancese

d) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali

e) per l'anno 2007, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico con la citata nota del 30 novembre 2006, indicano valori in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2006

f) sia necessario attribuire ad Acquirente Unico, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero, una quota dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di importazione, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato nel l'anno 2006 e delle modifiche attese del perimetro del mercato vincolato nell'anno 2007;

-Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione rispetto ai valori registrati nell'anno 2006;

-Ritenuto di adeguare le modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunità europea alle disposizioni introdotte con il regolamento n. 1228/2003, come modificato con la decisione della Commissione del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto;

- Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

- Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera, modalità omogenee con quelle adottate per i paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

- Ritenuto opportuno aggiornare le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessità del mercato nazionale, riservando alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera Svizzera nella misura non superiore a 60 MW e riassegnando al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana, a condizione che la società Edison S.p.a. consenta l'accesso per Terna ad idonei sistemi di misura dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR, per permettere in modo efficiente le opportune verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto;

-Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003 n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

-Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunità europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnare una riserva sulla capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

-Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2007 all'Acquirente Unico, in aggiunta alla riserva per l'importazione relativa ai contratti pluriennali sulla frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi delle assegnazioni della capacità di importazione pari al 30%, al netto delle quote riconosciute allo Stato Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato registrato nell'anno 2006 e delle variazioni attese del perimetro del mercato vincolato per l'anno 2007, nonchè del venir meno dell'apporto dell'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione dalla Francia;

- Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera, in coerenza con il principio di equa ripartizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato, e mantenere altresì il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti fissato per il 2006, in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicità dell'energia elettrica di importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale;

- Ritenuto che, in relazione alle attuali previsioni circa la disponibilità di gas naturale durante il periodo di emergenza climatica, non si rende necessaria l'adozione di misure specifiche che intervengano sulle modalità di importazione ed esportazione di energia elettrica;

- Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 15 dicembre 2006 n. 287/2006;

-Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: assegnazione: è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica; assegnatario: è il soggetto titolare di un'assegnazione; assegnazione congiunta: è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti; Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; capacità di trasporto: è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonchè ad un predefinito orizzonte temporale; clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997; diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT): sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante; frontiera meridionale: è la frontiera elettrica con la Grecia; frontiera nord-ovest: è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera; frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est; gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato; Terna: è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; mercato elettrico: è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione; quote di capacità di trasporto allocate autonomamente: sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali; quote di capacità di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica; Stato confinante: è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; zona di mercato: è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

 

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